OBBLIGHI DI DILIGENZA DEL MEDIATORE IMMOBILIARE
Un immobile, per il tramite di un agente immobiliare, viene sottoposto a promessa irrevocabile di acquisto. Nella proposta,…
Un immobile, per il tramite di un agente immobiliare, viene sottoposto a promessa irrevocabile di acquisto. Nella proposta, è precisato che non sussistono c.d. “pregiudizievoli” sull’immobile, a parte il mutuo fondiario. In seguito, tuttavia, si apprende che sull’immobile era stato iscritto un pignoramento. La compravendita, così, sfuma.
L’agenzia di intermediazione risponde di tale circostanza non conosciuta, perdendo il diritto alla provvigione? La conoscenza delle pregiudizievoli pendenti sull’immobile rientra tra gli obblighi di diligenza del mediatore immobiliare?
E’ quanto acclarato, in un caso affine, dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, Ordinanza 28441 del 30 settembre 2022.

Gli Ermellini hanno infatti ribaltato la valutazione operata dalla Corte di Merito, la quale aveva rigettato la domanda dei promissari acquirenti nei confronti dell’agenzia.
Al contrario, ravvisa la Suprema Corte, “il mediatore è un operatore specializzato e, come tale, è tenuto […] ad osservare la diligenza qualificata, coerente con la qualifica posseduta, secondo quanto prescrive l’art. 1176 c.c.“.
la diligenza del mediatore Immobiliare
“L’art. 1759, comma 1, c.c. impone infatti un particolare obbligo informativo la cui ampiezza deve conformarsi alla natura professionale dell’attività del mediatore e che ricomprende tutte le notizie che questi è in grado di acquisire mediante le ordinarie visure presso i pubblici registri (cfr. Cass. 27482/2019)”.
Tra gli obblighi di diligenza del mediatore immobiliare, dunque, rientra quello “di comportarsi con correttezza e buona fede e di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui esigibile“.
“Tra queste ultime”, secondo il riassunto della Cassazione, “rientrano necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni:
- sulla eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone;
- sull’insolvenza di una delle parti,;
- sull’esistenza di circostanze in base alle quali le parti avrebbero concluso il contratto con un diverso contenuto;
- su eventuali prelazioni ed opzioni (Cass. 5938/1993);
- sul rilascio delle autorizzazioni amministrative (Cass. 8374/2009);
- sulla provenienza dei beni da donazioni suscettibili di riduzione (Cass. 965/2019);
- sulla solidità delle condizioni economiche dei contraenti (Cass. 20512/2019);
- sulla presenza di iscrizioni o trascrizioni sull’immobile (Cass. 27482/2019)”.
